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Come funzionano i superbonus edilizia?

by immobiliarerivieradeicedri on 26 Maggio 2020
commenti :9 commenti

Il Decreto prevede una serie di interventi che possono essere definiti trainanti – e che andremo a dettagliare meglio – che danno la possibilità di accedere a una detrazione fiscale a favore del contribuente del 110% sulla spesa sostenuta (naturalmente con dei limiti di spesa posti dallo Stato).

L’aspetto davvero interessante di questo superbonus è che la detrazione può essere sì ripartita in cinque quote annuali a favore del contribuente, ma può essere in alternativa ceduta al fornitore oppure alle banche. Quindi a tutti gli effetti il soggetto interessato a ristrutturare casa dal punto di vista energetico e/o antisismico, una volta individuato il fornitore disponibile ad acquistare la detrazione può ristrutturare casa senza alcun esborso. Ovviamente la ditta fornitrice deve essere disponibile verso tale operazione, non ha alcun obbligo, ma è presumibile che molte ditte si stiano già attrezzando in questo senso.

Qual è l’obiettivo perseguito dai Superbonus?

L’obiettivo è quello di dare uno slancio al settore edilizio incentivando gli interventi green e capacità e resistenza strutturale degli edifici esistenti.

Ecobonus: 3 tetti di spesa separati per 3 interventi trainanti.

  1. Coibentazione (isolamento termico) delle superfici opache degli edifici: deve interessare almeno il 25% della superficie disperdente. Tetto di spesa: 60mila euro per unità immobiliare costituente il fabbricato.
  2. Sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente. Tetto di spesa: 30mila euro per unità
  3. Ristrutturazione dell’impianto termico (caldaia, tubazioni, terminali di emissioni) in edifici unifamiliari. Tetto massimo: 30mila euro per intervento

In che senso tali interventi sono detti trainanti?

Nel senso che il Superbonus del 110% può inglobare gli interventi previsti dalla Legge 90/2013 (Ecobonus ordinario). L’aliquota del 110% si applica quindi anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.

Ad esempio, anche la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.

Altri interventi

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e/o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sempre purché eseguiti congiuntamente ad un degli interventi trainanti o agli interventi previsti per il sismabonus. Il tetto delle spese per gli impianti fotovoltaici è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

 

Sismabonus

Quanto al sismabonus, l’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Da queste disposizioni sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal sismabonus).

Multe per i ‘furbi’

Per avere diritto allo sconto in fattura o alla cessione del credito bisogna seguire un iter preciso che non si esaurisce con la mera presentazione della domanda. Tra i documenti da presentare c’è la certificazione energetica che prova il miglioramento della classe dell’edificio. In caso di false attestazioni o di dichiarazioni non veritiere si andrà incontro a sanzioni che variano da un minimo di 2mila euro a un massimo di 15mila. Inoltre, conditio sine qua non per l’ottenimento dell’incentivo è che l’intervento comporti il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Seconde case

I Superbonus sono applicabili agli interventi su edifici definibili come ‘prima casa’ ma anche sulle seconde case che fanno parte di un condominio. Restano esclusi, invece, gli edifici unifamiliari che non siano abitazione principale: ville e villette unifamiliari che non siano prima casa, per esempio.

Qualche commento

E’ indubbio che si tratta di misure di eccezionale importanza, che per molti esperti rappresentano il salvacondotto per una ripresa necessaria.

Il 110% apre un tema di cessione del credito: si tratta di valutare un tasso di sconto adeguato che consente di usufruire del credito di imposta per fare degli interventi senza alcun esborso. Questo meccanismo funzionerà? Ditte fornitrici e istituti di credito aderiranno in massa? Sarà il mercato a dirlo.

Il mantenimento della misura fino al 31/12/2021 potrebbe essere limitante: un limite troppo corto perché come noto i condomini hanno tempi procedurali di delibera abbastanza lunghi e complessi. L’obiettivo auspicato dagli esperti sarebbe quello di allungare il provvedimento fino al 2030, in concomitanza con la scadenza decennale del ‘Piano nazionale per l’energia ed il clima’, la programmazione di politica energetica di matrice nazionale ed europea.

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